Forse non molti le conoscono ma ecco un breve riassunto delle AGEVOLAZIONI FISCALI a favore degli inquilini.
Detrazioni per inquilini a basso reddito
E’ del 1998 la legge che prevede una detrazione per i contratti di affitto adibiti ad abitazione principale per gli inquilini cosidetti a “basso reddito” e prevede le seguente detrazione ai fini Irpef:
- 300 euro, se il reddito complessivo non supera 15.493,71 euro;
- 150 euro, se il reddito complessivo è superiore a 15.493,71 euro, ma non superiore a 30.987,41 euro
Detrazioni per affitti a canone convenzionato
Agli inquilini intestatari di contratta a canone concordato stipulato ai sensi della L. n 431 del 9 dicembre 1998, è prevista una agevolazione sottoforma di detrazione di:
- 495,80 euro se il reddito complessivo non supera 15.493,71 euro;
- 247,90 euro se il reddito complessivo è superiore a 15.493,71 ma non superiore a 30.987,41 euro.
- Nessuna detrazione se il reddito è superiore a 30.987,41
Le detrazioni per i contratti di locazione a favore di giovani
Hai tra i 20 anni e 30 anni? Ai sensi della legge 9 dicembre 1998, n. 43, per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale è prevista, in sede della dichiarazione dei redditi una detrazione pari a 991,60 euro.
Tale agevolazione spetta per i primi 3 anni, se il reddito complessivo non supera 15.493,71 euro.
La condizione per usufruire dell’agevolazione è che l’immobile sia diverso dall’abitazione principale dei genitori dell’ intestatario del contratto.
Il requisito dell’età è soddisfatto qualora ricorra anche solamente per una parte del periodo d’imposta in cui si intende fruire della detrazione.
Detrazioni per i contratti di affitto per motivi di lavoro
Se sei un lavoratore e:
- hai trasferito la residenza nel comune del lavoro o limitrofo;
- il nuovo comune si trova ad almeno 100 chilometri di distanza dal precedente e comunque fuori dalla propria regione;
- la residenza nel nuovo comune è stata trasferita da non più di 3 anni dalla richiesta della detrazione
allora questa agevolazione può essere utilizzata nei primi tre anni dal trasferimento della residenza e parliamo di:
- 991,60 euro se il reddito complessivo non supera i 15.493,71 euro;
- 495,80 euro se il reddito complessivo supera i 15.493,71 euro ma non i 30.987,41 euro.
Detrazioni per i contratti di affitto stipulati per studenti fuori sede
L’agevolazione Irpef è prevista anche per gli studenti iscritti ad un corso di laurea presso una università che stipulano o rinnovano un contratto di locazione ai sensi della L. 9 dicembre 1998, n. 431.
È un’agevolazione che prevede la detrazione del 19% calcolata su un importo massimo di 2.633,00 euro.
Può beneficiarne sia lo studente sia il familiare di cui lo stesso risulta fiscalmente a carico.
I requisiti per ottenere l’agevolazione sono:
- l’università deve trovarsi in un comune distante almeno 100 km da quello di residenza dello studente;
- il comune di residenza dello studente deve apartenere, in ogni caso, ad una provincia diversa da quella in cui è situata l’università;
- il contratto di locazione è stipulato, o rinnovato, a canone “convenzionale”, ai sensi della legge 9 dicembre 1998, n. 431.
La circolare n. 7 del 4 aprile 2017 ha chiarito gli schemi contrattuali previsti che consentono lo ‘sconto’ dei canoni pagati da studenti che frequentano università italiane in dipendenza di:
- contratti di locazione stipulati o rinnovati ai sensi della legge n. 431 del 1998, e cioè qualsiasi contratto registrato relativo a un’unità immobiliare destinata a uso abitativo. Sono detraibili, pertanto, anche i canoni ad uso transitorio o per posto letto singolo redatti in conformità alla legge senza necessariamente avere un contratto specifico per studenti;
- i contratti di ospitalità e gli atti di assegnazione in godimento o locazione stipulati con enti per il diritto allo studio, università, collegi universitari, enti senza fine di lucro e cooperative.
Detrazioni per contratti di locazione stipulati con inquilini di alloggi sociali adibiti ad abitazione principale
La detrazione IRPEF è prevista anche per gli inquilini di alloggi sociali adibiti ad abitazione principale. Gli alloggi sociali sono quelli concessi ad individui o nuclei familiari con disagio e che non riescono ad affittare attraverso libero mercato. Il decreto del Ministro delle infrastrutture del 22 aprile 2008 definisce: “unità immobiliare adibita ad uso residenziale in locazione permanente che svolge la funzione di interesse generale, nella salvaguardia della coesione sociale, di ridurre il disagio abitativo di individui e nuclei familiari svantaggiati, che non sono in grado di accedere alla locazione di alloggi nel libero mercato.”
- 900,00 euro se il reddito complessivo non supera i 15.493,71 euro;
- 450,00 euro se il reddito complessivo supera i 15.493,71 euro ma non i 30.987,41 euro.
Alla prossima
Brenda