Una delle domande che mi fanno più di frequente, nonostante siano inquilini qualificati e ottimi, è:
MA IL PROPRIETARIO PUO’ BUTTARMI FUORI DI CASA QUANDO VUOLE?
La mia risposta è:
NO, a meno che non paghiate l’affitto.
La verità è che il proprietario, che per lo Stato Italiano è la parte cosiddetta forte nel contratto di locazione, ha facoltà (quindi non ha obbligo) di mandarvi via SOLO alla prima scadenza (alla fine dei primi 4 anni per capirci) e SOLO per questi motivi (art. 3 comma 1, Legge 9 dicembre 1998, n. 431):
1. Alla prima scadenza dei contratti stipulati ai sensi del comma 1 dell’articolo 2 e alla prima scadenza dei contratti stipulati ai sensi del comma 3 del medesimo articolo, il locatore può avvalersi della facoltà di diniego del rinnovo del contratto, dandone comunicazione al conduttore con preavviso di almeno sei mesi, per i seguenti motivi:
a) quando il locatore intenda destinare l’immobile ad uso abitativo, commerciale, artigianale o professionale proprio, del coniuge, dei genitori, dei figli o dei parenti entro il secondo grado;
b) quando il locatore, persona giuridica, società o ente pubblico o comunque con finalità pubbliche, sociali, mutualistiche, cooperative, assistenziali, culturali o di culto intenda destinare l’immobile all’esercizio delle attività dirette a perseguire le predette finalità ed offra al conduttore altro immobile idoneo e di cui il locatore abbia la piena disponibilità;
c) quando il conduttore abbia la piena disponibilità di un alloggio libero ed idoneo nello stesso comune;
d) quando l’immobile sia compreso in un edificio gravemente danneggiato che debba essere ricostruito o del quale debba essere assicurata la stabilità e la permanenza del conduttore sia di ostacolo al compimento di indispensabili lavori;
e) quando l’immobile si trovi in uno stabile del quale è prevista l’integrale ristrutturazione, ovvero si intenda operare la demolizione o la radicale trasformazione per realizzare nuove costruzioni, ovvero, trattandosi di immobile sito all’ultimo piano, il proprietario intenda eseguire sopraelevazioni a norma di legge e per eseguirle sia indispensabile per ragioni tecniche lo sgombero dell’immobile stesso;
f) quando, senza che si sia verificata alcuna legittima successione nel contratto, il conduttore non occupi continuativamente l’immobile senza giustificato motivo;
g) quando il locatore intenda vendere l’immobile a terzi e non abbia la proprietà di altri immobili ad uso abitativo oltre a quello eventualmente adibito a propria abitazione. In tal caso al conduttore è riconosciuto il diritto di prelazione, da esercitare con le modalità di cui agli articoli 38 e 39 della legge 27 luglio 1978, n. 392.
Con raccomandata e MOTIVANDO le ragioni.
NO. Non vale che ve lo dica a voce o per telefono, nemmeno per email (al massimo solo da PEC a PEC)
NO. Non vale che vi terrorizzi dicendo che ha un avvocato che gli ha detto che va bene via whatsupp.
NO. Non è corretto che vi mandi via e poi non faccia quello che avrebbe dovuto fare. Ad esempio spesso i proprietari dicono che ci devono mettere i figli o i genitori.
ECCO. Se non succede, PER QUALSIVOGLIA MOTIVO, e l’inquilino lo viene a sapere quest’ultimo ha diritto a BEN 36 mensilità come ‘risarcimento’.
SI. Vi può mandare via se non pagate l’affitto. O le spese condominiali.
Se avete dei dubbi, sarò lieta di rispondervi.
La prima consulenza è SEMPRE GRATUITA.
Alla prossima
Brenda
Buona sera io o finito il contratto d’affitto a marzo mano. Essendo aver trovato ancora casa io sono ancora lì ma incomincia a trovare scuse . Come mi devo comportare grazie
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Il mio padrone di casa mi fa contratti ogni anno adesso senza preavviso e nulla visto che io per motivi personali non voglio accedere ad un mutuo per comprarla la messa in vendita ad altri , io sono obbligata ad uscire ? Ho 3 bambini sempre pagato puntuale l affitto , come faccio ad uscire se non trovo altri affitti?
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